Il Sindaco del Comune di Teramo, Maurizio Brucchi, d’intesa con l’assessore all’Ambiente, Rudy Di Stefano, ha emanato oggi un’ordinanza che interessa coloro che sono possessori dei cani. A seguire vi riportiamo integralmente l’ordinanza che è stata emanata:
PREMESSO
* che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso;
* che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
* che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell’incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.
VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”,
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
VISTA la Legge n. 189 del 20/07/1999 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
VISTA la Legge Regionale n.86 del 21/09/1999 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;
VISTA la Legge Regionale n.8 del 23/01/2004 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione)”;
VISTI gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14/01/2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
CONSIDERATA la Ordinanza Sindacale n.2 del 19/02/2008
RITENUTO di dover sostituire detta Ordinanza sulla base della nuova Ordinanza promulgata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche;
PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai proprietari/conduttori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non abbinata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori che quella degli stessi animali, e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché fomite di problematiche di carattere igienico-sanitario, nonché lesive del decoro e della nettezza cittadina;
ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;
RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario/conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
ORDINA
A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:
1. RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. ESSERE SEMPRE FORNITI, trovandosi su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l’obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
3. UTILIZZARE obbligatoriamente guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 e/o museruola, rigida o morbida, per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. É consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico.
4. UTILIZZARE obbligatoriamente guinzaglio, ad una misura non superiore a mt. 1,50 e museruola, rigida o morbida, per i cani condotti presso strutture a carattere pubblico (Enti, Uffici, pubblici esercizi, negozi, mezzi di trasporto pubblici, etc.) e, comunque, in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competente;
5. IMPEDIRE che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni e assicurare la costante presenza in prossimità dell’animale;
6. PROVVEDERE ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione dei cani posseduti e/o detenuti, i quali devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4.00 per i cani di taglia media e mq. 2.00 per i cani di taglia piccola, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell’acqua e la possibilità di accovacciarsi.
VIETA
* l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, all’interno delle aiuole, negli spazi verdi dei giardini e dei parchi pubblici, nonché nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nelle aree circostanti gli edifici scolastici,
* di lasciare, su area pubblica o di uso pubblico, ciotole con cibo, o cibo a terra, per alimentare i cani vaganti e le colonie feline.
AVVERTE
o che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 35,00 (trentacinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
o che qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un’ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00);
o che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.
DISPONE
* Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;
* Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la Ordinanza Sindacale n.2 del 19/02/2008;
* La notifica della presente ordinanza a:
1. Ufficio Territoriale del Governo
2. Amministrazione Provinciale di Teramo
3. Comando Polizia Municipale di Teramo
4. Questura di Teramo
5. Comando Provinciale Carabinieri di Teramo
6. Comando Polizia Provinciale di Teramo
7. Comando Corpo Forestale di Teramo
8. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Teramo
9. Servizio Veterinario ASL di Teramo
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
* entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.