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Boxer Club Italia - Gruppo Abruzzese Statuto COSTITUZIONE E SCOPI Articolo 1 E’ costituita il giorno 30 ottobre 2006, con sede in Teramo, Viale Europa 35, un’Associazione non commerciale, apolitica, apartitica, senza fini di lucro denominata GRUPPO ABRUZZESE del Boxer Club d’Italia . Essa mira, nel quadro dello Statuto del Boxer Club d’Italia “B.C.I”. e delle sue direttive e disposizioni a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza boxer, per potenziarne la selezione e l’allevamento, per valorizzarne e potenziarne l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi. Articolo 2 Per il conseguimento dei fini indicati all’art. precedente, l’ Associazione: a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Boxer ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza raduni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con altri Gruppi o con la Sede Centrale del B.C.I., o con le Società Cinofile riconosciute dall’E.N.C.I. oppure con altri enti interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento della Sede Centrale del B.C.I., nel quadro e nelle discipline da questo riconosciute; c) Può associarsi ad ogni altro Ente o Associazione estero o internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli del B.C.I., purché compatibili con lo statuto sociale del Boxer Club Italia. d) può organizzare manifestazioni Sociali, nello spirito e nelle finalità previste nel presente Statuto, riservate ai propri soci ed ai propri simpatizzanti; e) cura, promuove ed organizza prove volte alla verifica dei requisiti caratteriali tipici della razza Boxer in relazione ai quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di utilità sociale. Il tutto ai fini dell’adeguata selezione dei soggetti. f) ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Boxer, svolgendo anche incarichi di ricerca e verifica compatibili con lo statuto sociale del Boxer Club Italia. g) rappresenta il B.C.I. nel territorio di sua competenza ed attua le direttive da questo impartite anche per quanto concerne il controllo degli allevamenti. Articolo 3 Il Gruppo ha la competenza territoriale fissata dal Comitato Centrale del B.C.I. successivamente al suo riconoscimento. Nell’ambito della competenza territoriale può essere modificato sempre con delibera del Comitato Centrale.
SOCI Articolo 4 I requisiti dei soci, la loro suddivisione in categorie, le norme per la loro associazione e per la loro cessazione, l’esercizio dei diritti sociali sono regolati dagli artt. 4,5,6,7 dello statuto del B.C.I. (allegato “A”) Articolo 5 L’accettazione dei Soci può essere delegata dal Consiglio Direttivo Nazionale agli organi sociali delle Sezioni, ove siano costituite, e sempre nell’ambito territoriale ad esse attributo. La misura della quota sociale è determinata dal Comitato Centrale del B.C.I. ogni anno. Il Consiglio Direttivo del Gruppo, nonché quello delle Sezioni, può richiedere ai Soci il pagamento di un contributo integrativo per la loro frequenza ai centri sportivi o campi di addestramento.
ORGANI SOCIALI Articolo 6 Sono organi del Gruppo: a) l’Assemblea Generale dei Soci, b) Il Consiglio Direttivo, composto da sette ministri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, c) Il Presidente, d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Articolo 7 L’Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario che sostenitore, purchè già socio dall’anno precedente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse non più di due deleghe per persona. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono essere presentate dal socio cui sono intestate, entro il termine indicato nell’avviso di convocazione. Non sono ammesse correzioni e/o cancellature sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Le modalità di votazione saranno stabilite con apposito regolamento. Articolo 8 L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al Gruppo oppure, qualora richiesto, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti il Presidente della Commissione Elettorale e due scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la votazione è nulla e si procederà immediatamente ad altra votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza. Articolo 9 L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno nella sede che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo, per l’approvazione dei Bilanci Consuntivo e Presentivo e del Programma Generale dell’Attività. Può essere convocata in qualsiasi alta data, qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente mediante l’invio per posta ordinaria o per email ad ogni Socio dell’invito a parteciparvi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nell’invito devono essere indicati la data, il luogo e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risultino presenti di persona o per delega almeno la metà +1 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea si riunirà trascorsa un’ora dalla prima convocazione senza aver raggiunto il numero minimo di intervenuti con diritto al voto, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Articolo 10 L’Assemblea ha il compito di deliberare: a) Sul programma generale dell’Associazione; b) Sull’elezione delle cariche sociali e dei rappresentanti in seno al Comitato Centrale; c) Sui rendiconti finanziari; d) Sui rapporti finanziari fra il Gruppo e le Sezioni; e) Sulle modifiche dello Statuto; f) Su ogni altro elemento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale. CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 11
Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea Generale fra i soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri , l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Articolo 12 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli avvisi di convocazione, verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Articolo 13 Il C.D. provvede alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente, di un Segretario ed, eventualmente, di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri, il Segretario ed il Cassiere possono non essere membri del C.D.; non lo saranno mai allorché riceveranno un compenso per il loro operato.
Articolo 14 Il C.D. attua le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, istituisce le Sezioni a norma del presente Statuto, propone il calendario delle manifestazioni con il rispetto del loro regolamento, indice le manifestazioni sociali previste dall’art. 2 lett. C) del presente Statuto, nomina, anche al di fuori del proprio seno, un delegato per l’allevamento, un delegato per l’addestramento, un delegato per le manifestazioni, che opereranno in armonia con i corrispondenti responsabili del B.C.I., istituisce centri sportivi o campi di addestramento nominandone il Direttore od una Commissione direttiva, vigila sul funzionamento delle sezioni. Articolo 15 Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del C.D. e dell’Assemblea; provvede a quanto si addice all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al C.D. la nomina del nuovo Presidente alla prima riunione utile. CENTRI SPORTIVI O CAMPI DI ADDESTRAMENTO Articolo 16 I centri sportivi o campi di addestramento hanno lo scopo di promuovere l’impiego naturale del boxer da parte dei loro proprietari e di realizzare corsi di addestramento, di preparazione per conduttori e figuranti, incontri tra soci nonché le manifestazioni di lavoro, attuando le relative decisioni del C.D. La loro gestione, affidata ad un Direttore o ad un Commissione Direttiva, fa parte integrante della gestione del Gruppo.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE Articolo 17 Il patrimonio del Gruppo è costituito: a) Dai beni mobili ed immobili; b) Dalle somme accantonate; c) Da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo; Le entrate del Gruppo sono costituite: a) Dalle aliquote di pertinenza delle quote sociali dei soci nonché dai maggior versamenti effettuati dai soci sostenitori; b) Dai contributi integrativi versati dai soci per la gestione dei centri sportivi e/o campi di addestramento; c) Da eventuali contributi concessi da enti o persone; d) Dalle attività di gestione, ivi comprese quelle dei centri sportivi o campi di addestramento ed organizzative; e) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Articolo 18 L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i membri del C.D. in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci con l’approvazione del Bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Articolo 19 E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali del B.C.I. e di quelle ad essa direttamente connesse. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo 20 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un revisore dei conti supplente. SEZIONI Articolo 21 Il C.D. può istituire proprie sezioni, purchè queste abbiano un numero di soci non inferiore a dieci. All’atto dell’istituzione, il C.D. determina la competenza territoriale della Sezione. Per le cariche Sociali, per il loro funzionamento, le Sezioni applicano, in quanto applicabili, le norme del presente Statuto, Il C.D. delega alle Sezioni tutte quelle funzioni che risultano delegabili. Qualora le Sezioni perseguano fini diversi da quelli fissati dal presente Statuto ovvero non coordino la loro attività con quella del Gruppo, il C.D. può scioglierne gli organi direttivi e nominare un Commissario Straordinario o dello scioglimento della Sezione; il C.D. dà comunicazione alla sede Centrale del B.C.I. NORME DISCIPLINARI Articolo 22 La disciplina sociale è affidata al Collegio dei Probiviri ed al Giudice Istruttore del B.C.I. visto gli art. 25 – 25/bis – 25/ter – 25/quater – 25/quinques – 25 sexies e 26 dello statuto del B.C.I.
VARIE Articolo 23 Tutte le cariche in seno al Gruppo sono gratuite.
Articolo 24 Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale dei Soci se non dal C.D. oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche Statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e trasmesse al Consiglio Direttivo del B.C.I. per opportuna conoscenza. Articolo 25 Al Boxer Club d’Italia vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e gravi irregolarità, violazioni statutarie. Di nominare un Commissario “ad acta” , a sciogliere gli organi sociali e nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.
Articolo 26 Per quanto non previsto del presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed ai principi generali del diritto.
NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 27 Il primo Consiglio Direttivo sarà eletto dal Gruppo promotore per la costituzione del GRUPPO ABRUZZESE del Boxer Club d’Italia, e più precisamente dalle persone che avranno sottoscritto regolare tesseramento al Boxer Club d’Italia. Articolo 28
In deroga a quanto stabilito circa i requisiti necessari per poter disporre del diritto di voto, avranno diritto di voto, pur se con anzianità di iscrizione al Gruppo inferiore ad un anno, tutti i soci del Gruppo promotore per la costituzione del GRUPPO ABRUZZESE del Boxer Club d’Italia. Articolo 29 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto. Allegato “ A ” [da statuto sociale B.C.I ] Art. 4 I soci della Società si distinguono in: a) Ordinari b) Sostenitori c) Onorari I diritti e doveri dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio.Il CDN può nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze; questi non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Art. 5 Per far parte in qualità di socio della società occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme della Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. L’adesione al B.C.I. non può essere assoggettata ai limiti temporali Art. 6 Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, entro il primo marzo di ogni anno, determinata nel suo importo dall’Assemblea. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta di associazione vale per l’anno in corso. Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni al B.C.I. a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo. Art. 7 La qualità di socio si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'Art. 6; b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1 marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi dell’art.25 Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti. Art. 8 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. L’esercizio del diritto di voto è riservato ai Soci maggiorenni. Allegato “ B ” [da statuto sociale B.C.I ] LE NORME DISCIPLINARI, IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ED IL GIUDICE ISTRUTTORE Art. 25 I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dello Statuto e del regolamento di attuazione dell'ENCI, dei regolamenti sociali ed ENCI, nonché attenersi alle decisioni della Commissione di Disciplina dell'ENCI ed alle regole della correttezza e dell’onore sportivo. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Ogni socio è soggetto altresì alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di cui sopra, non risulti essere socio B.C.I. al momento del fatto contestato, il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia trasmettendola alla Commissione di Disciplina ENCI, per quanto di eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l’incolpato, per qualsiasi ragione, perda la qualità di socio BCI successivamente al fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento. Art. 25/bis Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri: uno eletto dall’Assemblea dei soci, uno nominato dal Consiglio Direttivo e il terzo nominato dall'incolpato. Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste incarichi negli organi sociali. Tutti i membri del collegio dovranno essere soci BCI ed essere scelti di preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate di competenza ed esperienza in campo giuridico. Il membro eletto dall’Assemblea dei Soci assumerà le funzioni di Presidente in seno al Collegio dei probiviri. Il Giudice istruttore è eletto dall’assemblea dei Soci. Spetta all’Assemblea dei Soci eleggere anche due supplenti del giudice istruttore e due supplenti del Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di dimissioni, di impedimento, di astensione o di ricusazione dell’effettivo, il Consiglio Direttivo indicherà tra i supplenti quello incaricato di assumere le funzioni di effettivo per ogni singolo procedimento. Qualora per qualsiasi motivo venissero a mancare i membri effettivi o i supplenti, questi dovranno essere sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione e vi rimarranno in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che sono venuti a mancare. Il Giudice Istruttore ed il Presidente del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni solari. Art. 25/ter Le cause di astensione o di ricusazione del Giudice Istruttore e del Presidente del Collegio dei Probiviri sono quelle indicate nei rispettivi articoli del Codice di Procedura Civile, ove applicabili. Gli altri membri del Collegio dei Probiviri non possono essere ricusati. Segue allegato “ B “ Le istanze di astensione e ricusazione dovranno essere illustrate e documentate a pena di inammissibilità a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione relativa al procedimento disciplinare avviato. Il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà, con propria motivata ed insindacabile delibera, nella riunione immediatamente successiva al ricevimento dell’istanza. I termini temporali previsti per il procedimento disciplinare rimangono sospesi dalla ricezione dell’istanza di ricusazione fino alla comunicazione all’incolpato della relativa delibera assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 25/quater Le denuncie a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza. A pena di inammissibilità le denuncie dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell’esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti ed i relativi elementi di prova. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al giudice istruttore. Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria delibera potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio. La denuncia inoltrata dal CDN dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del BCI e dovrà essere inviata al Giudice Istruttore entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN. Nella stessa riunione in cui il CDN prenderà visione della denuncia, ovvero delibererà di inoltrare denuncia a carico di un socio, il CDN provvederà a nominare il componente del Collegio dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente del Collegio. Per ogni procedimento sarà assegnato un numero progressivo al ricevimento della denuncia. A cura degli uffici BCI sarà istituito un registro dal quale risulteranno in ordine cronologico le denuncie ricevute, la composizione del collegio e l’esito del procedimento. Art. 25/quinques Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il Giudice Istruttore provvederà a contestare all’incolpato gli addebiti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di trenta giorni dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa ed indicare la persona da lui scelta per fare parte del Collegio dei Probiviri. La contestazione dovrà contenere l’indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate. La contestazione sarà inviata al domicilio del socio risultante presso la sede sociale. Ove, per qualsiasi causa, la raccomandata contenente la contestazione fosse restituita al mittente, il testo integrale della contestazione sarà pubblicato nella rivista sociale ed i trenta giorni decorreranno dall’invio della rivista ai soci. Allo scadere dei trenta giorni, ove il socio incolpato non abbia provveduto a nominare un membro per comporre il collegio dei Probiviri, quest’ultimo sarà composto dal membro eletto dall’Assemblea, da quello eletto dal CDN e alternativamente da uno dei Soci eletti dall’Assemblea quali supplenti del Collegio dei Segue allegato “ B “ Probiviri a partire dal più anziano di età. Nell’impossibilità di incaricare uno dei Presidenti supplenti sarà incaricato con lo stesso procedimento uno dei Giudici Istruttori supplenti. Il Giudice Istruttore avrà quattro mesi dal ricevimento degli atti per provvedere a compiere gli atti istruttori ritenuti necessari ed eventualmente richiesti dall’incolpato, ivi compresa l’audizione del medesimo. Completata l’istruttoria il Giudice Istruttore provvederà a trasmettere al Presidente del Collegio dei Probiviri copia del fascicolo contenente le conclusioni e contestualmente ne darà avviso all’incolpato il quale potrà, a proprie spese ottenere copia degli atti e dei documenti acquisiti i cui originali rimarranno depositati presso la sede sociale. IL Presidente dei Probiviri provvederà a convocare il Collegio entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Della riunione sarà dato avviso all’incolpato il quale potrà essere presente per essere sentito dal Collegio e potrà presentare ulteriori memorie difensive. Ove il Collegio ritenesse necessario ai fini del decidere compiere atti istruttori ingiustificatamente trascurati dal Giudice Istruttore provvederà ad assumerli, fissando all’uopo una nuova riunione, diversamente sentito il Presidente del BCI, si riunirà per deliberare. Salvo casi eccezionali le riunioni e le audizioni relative al procedimento disciplinare dovranno svolgersi presso la sede sociale. La decisione sarà presa a maggioranza. La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri dovrà essere scritta, motivata e sottoscritta da almeno due dei suoi membri ed essere depositata presso la sede centrale del BCI entro trenta giorni dal momento il cui il Collegio si è riunito per deliberare. Il Consiglio procederà nella sua prima riunione, con propria delibera, all’attuazione del provvedimento disciplinare emesso dai Probiviri che è inappellabile di fronte ad altri organi dell’associazione, ferma restando la sua natura di atto endoassociativo e, conseguentemente la sua impugnabilità in sede giurisdizionale nei modi e nelle forme previste dalla legge. La relativa facoltà di impugnazione dovrà essere esercitata dall’interessato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal ricevimento della delibera del CDN e del provvedimento dei Probiviri che con essa si pone in attuazione. Le decisioni dei probiviri dell'Associazione sono appellabili dai soci avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI. Sia il Giudice istruttore, sia il Collegio dei Probiviri sentiranno se richiesti anche il denunciante. Di tutti gli atti del procedimento disciplinare sarà redatto e sottoscritto verbale. Art. 25/sexies In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere, inaudita altera parte, in via provvisoria, il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che il Giudice Istruttore si pronunci sulla sospensione, con facoltà per il Giudice di revocarla o di sospenderla sino all’esito dell’istruttoria. In caso di sospensione provvisoria tutti gli atti dovranno essere inviati al Giudice Istruttore entro cinque giorni dall’assunzione della delibera di sospensione e, entro lo stesso termine, dovranno essere inviati per conoscenza all’incolpato il quale avrà facoltà di far pervenire memorie difensive al Giudice istruttore. Il Giudice Istruttore dovrà, comunque, provvedere a confermare, sospendere o revocare la sospensione entro i trenta giorni dal ricevimento degli atti. I termini di cui sopra sono da intendersi come perentori e la loro mancata osservanza comporterà la cessazione degli effetti della delibera di sospensione fino alla pronuncia del Giudice Istruttore in ordine alla sospensione stessa. Segue allegato “ B “ Art. 26 I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolari gravità che comportino l’espulsione del Socio, il Collegio dei Probiviri, nell’adottare la sospensione nella misura massima prevista, avanzerà al Consiglio Direttivo Nazionale anche la proposta motivata del provvedimento di espulsione, che dovrà essere sottoposta dal CDN all’Assemblea Generale dei Soci la quale si pronuncerà nella prima Assemblea utile in merito all’espulsione del Socio. L’Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei Soci da parte delle Commissioni di Disciplina di 1° e 2° Istanza dell’Enci.
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